Dichiarazione inagibilità ai fini IMU

Cos'è

E’ una dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesta l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato, con espresso riferimento ai requisiti previsti dall’articolo 9 del Regolamento Comunale IMU vigente.

A chi si rivolge

Si rivolge a tutti i cittadini in possesso di immobili siti nel Comune (proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi), che presentano le condizioni di inagibilità o inabilità previste dall’articolo 9 del Regolamento Comunale IMU vigente.

Come accedere al servizio

Il contribuente che è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Regolamento Comunale IMU vigente può presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attraverso la compilazione del modulo.

Cosa serve

La dichiarazione di inagibilità ai fini IMU è necessaria per l’applicazione della riduzione della base imponibile del 50%, prevista dall’articolo 9 del Regolamento Comunale IMU vigente.

Costi

Costo della dichiarazione redatta da un Tecnico abilitato, che attesti i requisiti di inabitabilità o di inagibilità o, in alternativa, spese per l’accertamento dello stato di inabitabilità o di inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Tempi e scadenze

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.

Articolo 9 - Riduzione della base imponibile

  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
    1. i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    2. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
      A titolo semplificativo, sono da ritenersi inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
      - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
      - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
      - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
      - edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non siano più compatibili all’uso per il quale erano destinati.
      Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
      Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
      1. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
      2. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui sopra.
        In ogni caso, la riduzione prevista dal presente articolo si applica dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di inabitabilità o l'inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’ufficio protocollo del Comune di Sorisole.
        L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di inabitabilità o di inagibilità, o rigettando motivatamente la richiesta, dando comunicazione scritta sia al richiedente che all’ufficio tributi.
        La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
        Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d’imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
    3. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo precedente, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione.
  3. Le riduzioni di base imponibile di cui al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo, non sono cumulabili tra loro.
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