Cos'è
L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia, così come disciplinato dalla Legge 241/1990 e s.m.i.
L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia, così come disciplinato dalla Legge 241/1990 e s.m.i.
Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.
Accesso informale (richiesta verbale)
Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento.
La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
Accesso formale (richiesta scritta)
Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita:
sull'interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti
sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso
è necessario utilizzare la modulistica fornita in questa pagina per presentare formale richiesta di accesso agli atti
Non è possibile chiedere l'accesso a:
La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore muniti di delega.
La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Nel caso di iscrizione, il richiedente deve presentare apposito modulo allegando un documento d'identità in corso di validità.
Il servizio può prevedere dei costi per il rilascio delle copie della documentazione richiesta.
Nel caso di accesso informale oppure di documenti in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, il rilascio di copia e di esame è immediato. In questo caso viene richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.
Nel caso di accesso formale l’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.
Ritiro
Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.
Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.